Il D.L. Sblocca-cantieri, facciamo chiarezza
Il 18 Aprile 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n°32, denominato ” Sblocca-cantieri ” dal Ministro Toninelli. Precisamente il titolo è: “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”. Ci si aspettava un decreto breve, che intervenisse in modo da velocizzare le procedure di appalto. Dopo essere stato approvato oltre i tempi prefissati, il D.L. consta di 30 articoli divisi in due capitoli.
La giurisprudenza ed alcuni ordini professionali nazionali si sono già espressi in merito. Generalmente prevale lo scetticismo nei confronti di tali misure, valutandole soprattutto come un passo indietro rispetto al D.Lgs Codice Appalti del 2016. Sicuramente il reale effetto dovrà essere valutato sul lungo periodo, poichè i processi di sviluppo in campo edile sono lenti.
Le novità introdotte
La prima sostanziale novità è l’abrogazione del rito super-accelerato. Secondo tale procedimento erano ridotti i tempi per presentare ricorso all’aggiudicazione di appalto da parte di coloro che la gara l’hanno persa. Fu introdotto per ridurre i contenziosi e velocizzare le procedure di affidamento e inizio lavori.
E’ stato ripristinato l’appalto integrato, secondo cui può essere posto come base di gare non solo la realizzazione ma anche la redazione del progetto esecutivo. Precedentemente tale tipologia di gara fu limitata ai soli casi di Partenariato Pubblico-Privato, Project financing, Concessione, etc. La volontà del legislatore è sicuramente quella di velocizzare la fase di progettazione, a volte troppo lunga, a discapito però della qualità.
Lo Sblocca-cantieri introduce la possibilità di nominare alcuni membri delle commissioni di gara da parte della stazione appaltante, prima tale compito era esclusivo del RUP. Inoltre si è tornati al “Minor Prezzo” come criterio privilegiato per gli appalti pubblici “sotto soglia“(quella definita dalla comunità europea, 5.548.000€ per lavori pubblici). Prima si prediligeva l’offerta economicamente più vantaggiosa sopra i 2.000.000€, criterio per il quale non solo il fattore economico incideva, ma anche la sicurezza di cantiere, la tutela ambientale e la qualità architettonica. Si riduceva il peso dell’importo a solo il 30% della valutazione dell’offerta con tale criterio di scelta del contraente, oggi con lo ” Sblocca-cantieri ” il limite è stato abrogato.
Il sub-appalto secondo le vecchie disposizioni non poteva incidere più del 30% nelle categorie di lavoro definite principali, per ridurre il cosiddetto “subappalto necessario” secondo cui ci si avvale di un altra impresa per sopperire alle proprie mancanze (possibilità già concessa, con maggiore possibilità di controllo, con l’istituto dell’avvalimento). Ora tale limite è aumentato al 50%. Per gli appalti “sopra soglia” c’era l’obbligo di consegnare tre nomi di imprese a cui affidare il sub-appalto, la cosiddetta terna di nominativi, impegno ora abrogato.