Affitti brevi 2025, le nuove regole sono già in vigore e il CIN è obbligatorio
Obbligo di CIN e dispositivi di sicurezza. La guida completa alle norme che i proprietari di strutture alloggiative dovranno osservare
Sono già entrate in vigore, a partire dallo scorso 1° gennaio, le nuove regole relative alla locazione di un immobile per un breve periodo di tempo. La principale novità introdotta riguarda l’obbligo di ottenere il CIN (Codice Identificativo Nazionale), in base a quanto precedentemente determinato dal decreto ministeriale del 6 giugno 2024.
Per CIN si intende un codice atto ad identificare univocamente le strutture ricettive presenti sul suolo italiano. La sua funzione è quella di offrire un contrasto concreto all’evasione fiscale, consentendo una maggior protezione nei confronti dei clienti e dei consumatori rispetto alla possibilità di truffe.
A partire dalla data sopracitata – per l’appunto il 1° gennaio 2025 – tutti coloro che concedono una locazione per motivi turistici o in locazione breve, comprendendo anche i titolari di strutture ricettive o alberghiere, saranno obbligati a possedere ed esporre il CIN all’esterno dell’immobile, previa allegazione all’istanza di ottenimento dello stesso Codice di una dichiarazione sostitutiva.
E’ opportuno specificare che il CIN non andrà a sostituire i già presenti codici identificativi, variabili a seconda di quanto previsto dalle normative regionali o provinciali. Anzi oltre ai codici pregressi, tutte le strutture saranno obbligate, come detto, all’esposizione dello stesso CIN e dovranno renderli visibili, a diposizione dei consumatori, in tutte le comunicazioni ufficiali.
Le sanzioni previste in caso di assenza del CIN
Sono stati, inoltre, diversi i punti interrogativi posti su distinte tipologie di strutture. Per quanto riguarda, ad esempio, le case di ospitalità religiose, se figurano come alloggi gratuiti e non a scopo di lucro, non avranno necessità di richiedere il CIN. Discorso differente per quanto concerne le strutture agrituristiche, che anche qualora non venisse specificato all’interno delle normative regionali, dovranno obbligatoriamente ottenere ed esporre il Codice Identificativo.
E nel caso in cui l’alloggio fosse sprovvisto di CIN? Il rischio è di ricevere una multa salatissima. Possederlo senza esporlo all’esterno dell’immobile può comportare una sanzione compresa tra i 500 e i 5.000 euro. Qualora invece venissero riscontrate irregolarità in ambito di rispetto della sicurezza, si rischierebbe il pagamento di un’ammenda che varia dai 600 ai 6.000 euro. Ed infine, le strutture che sono totalmente sprovviste del Codice, multa da un minimo di 800 ad un massimo di 8.000 euro.
Gli obblighi da rispettare in materia di sicurezza
Ci ha pensato il Ministero del Turismo a specificare con precisione tutti gli obblighi relativi al CIN, consultabili direttamente sul proprio portale web. Innanzitutto è stato specificato che i requisiti di sicurezza dovranno necessariamente essere rispettati, anche qualora l’unità locativa offerta figuri essere unicamente una stanza. Inoltre per tutti gli immobili destinati alla locazione breve o all’attività turistica è richiesta la presenza di estintori a norma di legge e dispositivi capaci di rilevare eventuali presenze di monossido di carbonio e gas, in modo da consentire ai consumatori o affittuari di alloggiare in totale sicurezza. Tali normative sono valevoli anche per affittacamere, B&B ed ulteriori tipologie di strutture.
La manutenzione degli stessi sistemi dovrà avvenire in piena conformità rispetto alle direttive emanate sia a livello nazionale che internazionale, oltre che prestando riferimento alle istruzioni specificate dall’installatore. Nello specifico, le normative indicano la necessità di posizionare un estintore mobile ogni 200 metri quadri di frazione. Se la superficie risulta essere più ampia rispetto a tale misura, ma non supera comunque i 400 metri bisognerà provvedere all’installazione di due estintori. Viene inoltre specificato che, nel caso in cui l’immobile presentasse più piani, vigerà l’obbligo di fornire un estintore per palco, indipendentemente dalla misura dell’estensione. Un’ulteriore provvedimento in ambito di sicurezza riguarda l’obbligo di comunicare alla Questura i dati dei soggetti che alloggiano nella struttura ricettiva, usufruendo del servizio ‘alloggiati web‘ disponibile sul portale della Polizia di Stato.