A.P.E. cosa è e a che serve
L’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), tradizionale, serve a certificare il livello prestazionale e le caratteristiche energetiche dell’immobile. Inoltre fornisce le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e del consumo energetico. Per redigerlo sono richiesti alcuni documenti essenziali per iniziare: planimetria catastale dell’immobile o se in possesso di una planimetria in scala; visura catastale aggiornata dell’immobile; libretto impianto se impianti autonomi, oppure, libretto di centrale se impianti centralizzati; documento di identità del proprietario.
Le informazioni essenziali contenute
L’ APE dovrà contenere le seguenti informazioni:
- Classe energetica, che si attesta attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio; questo parametro è espresso in energia primaria non rinnovabile.
- Prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile attraverso degli indici.
- Qualità energetica del fabbricato, cioè quanto è in grado l’edificio di contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; si verificano gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio; i valori di riferimento sono tabellari e devono rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti.
- Quantità di emissioni di anidride carbonica.
- Migliorie per l’efficienza energetica dell’edificio; proposte di interventi più significativi ed economicamente più convenienti. Esempio: ristrutturazione/riqualificazione energetica.
- Migliorie della prestazione energetica a livello finanziario e gli incentivi possibili da sfruttare.
Quali professionisti possono rilasciare l’attestato
I professionisti che possono rilasciare l’A.P.E. sono coloro che posseggono determinati titoli di studio, nel particolare:
- laurea magistrale in architettura e ingegneria edile-architettura;
- laurea magistrale in ingegneria: aerospaziale, biomedica, chimica, civile, sistemi edilizi, dell’automazione, della sicurezza, delle telecomunicazioni, elettrica, elettronica, energetica e nucleare, gestionale, informatica, meccanica, navale, ambiente e il territorio;
- laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- laurea magistrale scienza e ingegneria dei materiali;
- laurea magistrale scienze e tecnologie agrarie;
- laurea magistrale scienze e tecnologie della chimica industriale;
- laurea magistrale scienze e tecnologie forestali e ambientali;
- laurea specialistica in: architettura e ingegneria civile, ingegneria aerospaziale e aeronautica, ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dell’automazione, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettrica, ingegneria energetica e nucleare, ingegneria gestionale, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, ingegneria navale, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, scienza e ingegneria dei materiali, scienze e gestione delle risorse rurali e forestali, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie della chimica industriale;
Laurea triennale in:
- ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale, scienze dell’architettura, scienze e tecniche dell’edilizia, scienze e tecnologie agrarie e forestali; laurea triennale in: disegno industriale, ingegneria dell’informazione, scienze e tecnologie agrarie e forestali;
Diplomi cosiddetti “finiti”:
- diploma di istruzione tecnica settore tecnologico in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: meccanica, meccatronica ed energia, articolazione energia; elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettrotecnica; costruzioni, ambiente e territorio; agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione gestione dell’ambiente e del territorio;
- diplomi di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica;
- diploma di geometra;
- diploma di perito agrario o agrotecnico.
Il tecnico, oltre ai sopracitati titoli, deve necessariamente essere iscritto all’ordine o collegio professionale e abilitato alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi.
Inoltre non hanno l’obbligo di conseguire specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, ma possono redigere l’APE direttamente.
Nel caso in cui non sono abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, devono ottenere un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. Come dispone il comma 4 dell’articolo 2, coloro i quali possiedono uno dei titoli di studio sopra riportati (art. 2, comma 3, dpr 75/2013).
Altre modalità per diventare certificatori
Secondo Il comma 4 dell’articolo 2 del dpr 75/2013, si vanno ad indicare ulteriori titoli di studio che garantiscono la possibilità di ottenere la qualifica di tecnico abilitato alla certificazione energetica. I vari titoli di studio validi sono:
laurea magistrale e specialistica in:
- fisica;
- ingegneria aerospaziale e astronautica;
- ingegneria biomedica;
- ingegneria dell’automazione;
- ingegneria delle telecomunicazioni;
- ingegneria elettronica;
- ingegneria informatica;
- ingegneria navale;
- matematica;
- modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;
- pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale;
- scienze chimiche;
- scienze della natura;
- scienze e tecnologie geologiche,
- scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
- scienze geofisiche;
- laurea in: ingegneria dell’informazione; scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; scienze e tecnologie chimiche, scienze e tecnologie fisiche, scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; scienze geologiche; scienze matematiche;
- diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico con indirizzi diversi da quelli indicati nell’art. 2, comma 3 lett. c);
- diploma di perito industriale, con indirizzo diverso rispetto a quello indicato nell’art. 2, comma 3 lett. d).
Chi è in possesso di almeno uno di quest’ultimi titoli di studio, per diventare tecnici abilitati, deve in ogni caso ottenere sempre un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
Chi supera con esito positivo l’esame finale ottiene l’attestato abilitante da parte di enti accreditati e riconosciuti, indispensabile per l’iscrizione all’albo dei certificatori ove previsto.
L’attestato abilitante deve essere rilasciato da enti accreditati e riconosciuti e, spesso, è valido per il conseguimento di crediti formativi professionali presso i maggiori ordini e collegi.
La nuova classificazione
La nuova scala di classificazione delle prestazioni energetiche degli immobili è composta da 10 categorie: A4, A3, A2, A1, B, C, D, F, G ; messe in ordine dalla più efficace alla più bassa efficienza. Il periodo di validità delle dei suddetti attestati può essere confermato dalla data del rilascio fino ai seguenti dieci anni. La durata è da intendersi laddove sia tutto conforme alla regolare manutenzione dell’intero sistema “edificio” ; in particolare i requisiti termici, tra cui “le disposizioni menzionate nell’atto presidenziale della Repubblica, qualsiasi domanda di aggiustamento per aggiustamento il 16 aprile 2003. In caso di inadempienza, «l’Ape decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata». I libretti di impianto vanno allegati all’APE.
Indipendentemente dal periodo di validità dello stesso, l’APE deve essere aggiornato costantemente per i diversi interventi che si effettuano «ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare».