Architettura

Approvato dalle camere il Sostegni ter: è legge

Con importi superiori ai 70mila euro se non si applicano i contratti collettivi del settore edile non si ha accesso ai bonus edilizi.

I tecnici che dichiarano il falso oppure omettono informazioni importanti per quanto concerne la congruità delle spese, riceveranno maxi-sanzioni; è annesso anche il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per interventi di efficientamento energetico e antisismici del Superbonus.

I professionisti impegnati nelle pratiche del Superbonus, come già era trapelato, hanno l’obbligo tassativo di stipulare polizze con massimale commisurato all’importo dello specifico intervento di lavoro.

Il 22 marzo 2022 è stato approvato in via definitiva il decreto Sostegni ter, quindi divenuto legge.

Obbligatorietà dei contratti collettivi

Per incrementare la sicurezza nei luoghi di lavoro si vuole intraprendere delle misure importanti; negli ultimi tempi quello della sicurezza è un tema molto importante, date le vicissitudini che sempre più spesso accadono. Già contenuta nel Dl Antifrodi-bis (Dl 13 del 2022), ora questa misura confluisce interamente nella legge Sostegni ter. Per gli importi superiori a 70mila euro, l’impresa deve applicare i contratti collettivi del settore edile. In mancanza di ciò, che bisogna stipulare con associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale, non si ha accesso a nessun bonus edilizio.

Rientrano nella nuova restrizione tutti i seguenti lavori: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Anche i lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati rientrano nell’allegato X DLgs 81 del 2008.

Sostegni ter: i bonus che rientrano

Qualora l’impresa non dovesse rispettare l’applicazione del contratto nazionale anche gli altri bonus edilizi decadrebbero. La detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, il bonus ristrutturazioni, l’eco-bonus e il sisma-bonus ordinari, il bonus facciate, l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; è previsto anche per sistemazioni a verde e per la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

Nell’atto di affidamento dei lavori i datori devono dimostrare l’applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81». Anche nelle fatture emesse relative all’esecuzione dei lavori, il contratto va riportato parimente. Inoltre l’Agenzia delle Entrate che può avvalersi anche dell’aiuto dell’Inps, delle casse edili e dell’ispettorato di lavoro, ha il potere di verificare la congruità dei nuovi obblighi. Laddove i requisiti siano soddisfatti in toto si potrà usufruire degli incentivi richiesti.

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Inasprimento delle sanzioni come ulteriore controllo

Il professionista che assevera i lavori, la congruità delle spese con il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici del Superbonus; ha visto l’inasprimento delle sanzioni, questo un ulteriore modo per controllare al meglio e far rispettare le norme vigenti .

Vediamo meglio nei dettagli: la reclusione prevista va dai 2 ai 5 anni ; la sanzione pecuniaria varia dai 50mila ai 100mila euro per professionisti che affermano dichiarazioni mendaci oppure omettono informazioni rilevanti riguardanti requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla veridicità effettiva dello svolgimento e realizzazione dei lavori stessi; anche in caso di attestazioni false di spesa. Tutte le pene possono essere aumentate e quindi inasprite se c’è l’aggravante della volontà di  conseguire profitti ingiusti sia per se stesso che per terzi.

La polizza, strumento di tutela necessario e fondamentale

I tecnici che asseverano i lavori con Superbonus e bonus edilizi sono tenuti a sottoscrivere una polizza assicurativa; i massimali delle polizze sono cambiati; ad oggi i tecnici che sottoscrivono polizze di assicurazione per responsabilità civile non va più commisurato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e non fa più riferimento al valore minimo di 500mila euro. Con il Sostegni ter, il massimale deve essere almeno pari all’importo dell’intervento per quale il professionista redige attestazioni o asseverazioni. Per ogni intervento ogni tecnico deve risultare coperto dalla sua polizza con un massimale almeno pari all’importo dei lavori stessi.

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Sostegni ter, il limite delle cessioni del credito e proroga comunicazioni

Nelle ipotesi di cessione del credito, il limite massimo è di tre cessioni; l’impresa che intende effettuare i lavori può cedere il credito maturato solo altre due volte, soltanto alle banche, alle assicurazioni e agli intermediari finanziari. Chiunque volesse accedere a Superbonus o altri bonus edilizi ma non possiede la facoltà finanziaria può cedere il credito fino a tre volte; dopo la prima cessione a qualsiasi soggetto sono ammessi solo altri due passaggi, ma solo verso istituti controllati.

Il termine entro cui va trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi slitta al 29 aprile 2022. Gli interventi riguardanti sono di: ristrutturazione edilizia, recupero o restauro delle facciate, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Le date hanno subito diverse variazioni; le suddette riguardano le spese sostenute nell’anno 2021, le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese del 2020. Si è ritenuto opportuno avere alcune proroghe di data, che ad oggi sembra essere quella definitiva del 29 aprile 2022.

Published by
Giuseppe Manzo