La Legge di Bilancio per il 2020, Legge 160/2019 (di cui abbiamo parlato qui), in vigore fino al 31 Dicembre 2020, ha introdotto nei commi 219-224 la detrazione fiscale sulle spese per il recupero o il restauro della facciata. Essa consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020. E’ l’unica detrazione tra i Bonus Casa, ovvero detrazioni per la riqualificazione energetica, detrazione per la ristrutturazione e detrazioni per l’adeguamento sismico, che non prevede un limite di spesa agevolata. Nell’agevolazione sono compresi gli interventi anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, o comunque tutti quelli finalizzati al recupero o al restauro delle strutture opache della facciata, compresi i balconi, gli ornamenti ed i fregi.
Il regolamento del nuovo bonus facciate si basa sullo stesso regolamento operativo delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. I soggetti, dunque, che possono beneficiare di tale detrazione sono tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. Il regolamento non esclude, in maniera esplicita, gli assoggettati Ires, dal momento in cui il regolamento definisce le modalità operative, ma non i requisiti soggettivi dei fruitori. Così come per le ristrutturazioni edilizie (salvo successive modifiche) il bonus facciate è un diritto non solo dei proprietari o dei titolari dei diritti reali sull’immobile, ma anche dell’inquilino ed del comodatario. Possono dunque accedere al Bonus facciate i soggetti Irpef e, sino a differente indicazione, anche i soggetti IRES. Nel dettaglio possono beneficiare della detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate:
Inoltre hanno diritto al bonus facciate, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:
Il Bonus Facciate è dedicato alla maggior parte delle tipologie di edificio. L’unico discriminante che potrebbe comprometterne l’idoneità a tale detrazione è la sua ubicazione. Infatti il comma 219 dell’art.1 della L. 160/2019 specifica che i lavori devono essere eseguite in zona A o B. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 aprile 1968, n.1444 definisce le zone come di seguito:
Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di esse, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore al 1,5 mc/mq.
Rimangono pertanto esclusi dall’incentivo tutti gli immobili isolati.
I lavori di recupero o restauro della facciata riguardano le spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria sulle strutture opache della facciata. Nello specifico:
Il bonus facciate è applicabile esclusivamente per gli interventi sulle strutture opache della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi; pertanto si escludono le spese sostenute per la sostituzione degli infissi (detraibili comunque al 50% con l’EcoBonus). Rimangono inoltre esclusi gli interventi relativi agli impianti di illuminazione, gli interventi sui pluviali, sugli impianti termici e sui cavi esterni.
Di seguito riportiamo un link, per un chiaro schema interattivo di tutte le detrazioni, ad opera del Sole24Ore.it