Brutte notizie per chi attendeva il condono edilizio | Se hai aumentato i volumi ed abiti qui non hai scampo: dici addio alla tua casa
Ecco cosa rischi se stai aspettando il condono ma hai incrementato i volumi.
I condoni edilizi rappresentano una delle misure più dibattute nella storia dell’urbanistica italiana. Concepiti per regolarizzare abusi edilizi compiuti in passato, sono stati introdotti per la prima volta nel 1985 e successivamente riproposti nel 1994 e nel 2003. Ciascun condono ha avuto caratteristiche proprie, ma la finalità comune è sempre stata quella di concedere una sorta di “sanatoria” a chi aveva realizzato opere in assenza dei necessari permessi. Tuttavia, non tutti gli abusi sono sanabili.
Ogni nuova edizione di condono ha portato con sé regole più rigide, soprattutto per le aree soggette a vincoli. Tali vincoli possono essere di natura paesaggistica, archeologica o ambientale, e spesso costituiscono un ostacolo insormontabile per chi ha commesso abusi edilizi in queste zone. Il terzo condono edilizio, disciplinato dal Decreto Legge n. 269 del 2003, ha ulteriormente limitato le possibilità di sanatoria, specialmente per interventi che comportano un aumento di volumi.
L’obiettivo di queste limitazioni è proteggere il patrimonio paesaggistico e ambientale italiano, evitando che interventi illeciti possano deturpare territori di grande valore naturale o storico. Nonostante le critiche, queste norme stringenti sono state introdotte per bilanciare l’esigenza di legalizzare gli abusi minori con la tutela delle aree protette. Ciò ha portato a un aumento delle controversie legali in merito all’applicabilità del condono in specifiche situazioni.
Quando si parla di ampliamenti di volumi in zone vincolate, il dibattito diventa particolarmente acceso. Gli interventi che comportano un aumento della cubatura o la creazione di nuove superfici, anche di piccole dimensioni, come un ripostiglio, sono spesso al centro di ricorsi legali.
La questione degli abusi maggiori nelle aree vincolate
Secondo quanto stabilito dal Terzo condono, gli abusi edilizi che comportano un ampliamento dei volumi non possono essere sanati se sono stati realizzati in aree sottoposte a vincoli. Questo principio si applica anche se il vincolo è stato imposto successivamente alla realizzazione dell’abuso. Tale regola è stata ribadita dalla giurisprudenza amministrativa, la quale considera il rispetto dei vincoli come un elemento fondamentale per la salvaguardia del territorio.
In pratica, chi ha costruito in modo irregolare su terreni vincolati non può usufruire del condono per ampliare la propria abitazione, nemmeno se si tratta di interventi minori. Il TAR ha più volte confermato che in queste situazioni non è possibile sanare le opere realizzate, a prescindere dall’entità dell’abuso.
Opere di minore entità e la possibilità di sanatoria
La sanatoria è invece concessa solo per opere di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, purché realizzate prima dell’imposizione del vincolo. Questo significa che gli interventi volti a conservare l’esistente, senza modificarne il volume, possono essere sanati, mentre tutti gli abusi che creano nuovi spazi sono esclusi dal condono.
La pronuncia del TAR Lazio nel caso specifico evidenzia come il comune abbia agito in modo legittimo nel negare la sanatoria, conformandosi alla normativa vigente e alla giurisprudenza consolidata. Anche interventi apparentemente modesti, come un ripostiglio di pochi metri quadrati, rientrano tra gli abusi maggiori non sanabili in presenza di vincoli.