Lavori sospesi e superbonus (Canva/Depositphotos foto) - www.buildingcue.it
Con la fine sempre più probabile del superbonus, numerose circostanze critiche si stanno concretizzando. Ecco cosa fare per usufruire delle agevolazioni
Il superbonus venne ideato nel corso del 2020; il suo obiettivo primario era quello di diminuire ed infine abbattere definitivamente le emissioni derivanti dalla costruzione degli edifici siti lungo l’intero territorio italiano.
Questo progetto sarebbe stato possibile soltanto ottimizzando l’efficientamento energetico delle singole strutture, mediante l’installazione di sistemi ibridi, cappotti termici, infissi in grado di massimizzare il calore, in modo da risultare il più performanti possibili, generando un miglioramento complessivo nella classe energetica.
Si tratta, dunque, di un agevolazione che è possibile ottenere esclusivamente per il doppio salto di classe energetica, in modo da garantire ai fruitori di compiere un determinante mutamento nell’ambito della miglioria termica dell’immobile o della struttura interessato.
Ma è notizia degli ultimi periodi che dopo cinque anni il superbonus raggiungerà la sua conclusione, in concomitanza del termine dell’anno 2025. L’ipotesi più plausibile è che dopo la scadenza non si assisterà ad un rinnovamento. Ciò ha inciso in modo decisivo specie sui cantieri in corso d’opera, che ora imboccano la possibilità di restare definitivamente incompiuti.
Sono migliaia i cantieri fermi in tutta Italia, rimasti a metà per causa principalmente delle imprese stesse. Molte si sono interessate alla garanzia di agevolazioni prendendo in carico lavori, senza riuscire effettivamente a portarle a compimento, o peggio, si è assistito all’organizzazione di quelle che potrebbero tranquillamente essere definite truffe, con opere che non hanno mai nemmeno avuto inizio.
E con l’inizio dei sequestri la domanda che sorge spontanea è principalmente una; si potrà usufruire delle agevolazioni anche nel caso in cui i lavori non siano stati ultimati? E’ fondamentale comprendere che la risposta si basa strettamente sul principio che indica come per assicurarsi l’effettiva detrazione, si rende necessario dimostrare che i lavori sono stati eseguiti e conclusi. In caso contrario, l’Agenzia delle Entrate potrebbe procedere all’effettivo sequestro.
Nel 2023 il Governo aveva già disposto un’eccezione rispetto a questo principio, riguardante il superbonus oggetto di cessione sulla base di stati di avanzamento di lavori eseguiti non oltre il 31 dicembre dello stesso anno. Nello specifico, era stato stabilito che il recupero restava possibile in tutti i casi che non facessero riferimento alla mancata ultimazione dell’intervento sostenuto dal superbonus, “ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche“.
Ma nel caso in cui i lavori si fermano in uno stato d’incompletezza, la controversia tra impresa e condominio resta ancora apertissima. Eppure non appare ancora così chiaro se il beneficiario possa rivolgersi direttamente all’impresa di ottenere un risarcimento in riferimento alle agevolazioni non incassate, rendendo la strada del compimento effettivo dei lavori in cantiere la più consigliabile per evitare contenziosi o problematiche di qualunque tipo.