Corte di Cassazione, la sua sentenza non lascia spazio a dubbi | Per sanare gi illeciti bisogna rispettare questi requisiti altrimenti sono guai
Secondo condono edilizio: la Cassazione interviene sul frazionamento artificioso
Nel contesto degli abusi edilizi, i condoni rappresentano una misura temporanea che permette di sanare costruzioni non autorizzate. Tuttavia, le leggi che regolano queste sanatorie sono estremamente precise e vincolanti, soprattutto per quanto riguarda il rispetto di determinati limiti volumetrici. Il Secondo condono edilizio, disciplinato dalla legge n. 724 del 1994, ha introdotto normative specifiche che riguardano la volumetria massima degli edifici sanabili, fissando un limite a 750 metri cubi per ogni domanda di condono.
Uno degli aspetti più controversi legati al condono è il tentativo di aggirare questi limiti attraverso il cosiddetto frazionamento artificioso. Questo avviene quando, per evitare di superare i limiti volumetrici imposti, l’edificio viene suddiviso in più unità separate, ognuna delle quali soggetta a una domanda distinta di sanatoria. In realtà, la legge prevede che l’edificio debba essere considerato un complesso unitario, anche se suddiviso in più parti, e che una sola domanda di condono debba essere presentata per tutto l’immobile.
Quando vengono riscontrati casi di frazionamento artificioso, le amministrazioni locali sono chiamate a respingere le singole domande di sanatoria, consolidando il principio che impedisce l’elusione delle normative. Anche le recenti sentenze della Cassazione hanno ribadito questo principio, chiarendo che la divisione in unità multiple non può essere utilizzata per eludere il limite di volumetria stabilito dalla legge.
Molti proprietari di immobili tentano di giustificare questo frazionamento, sostenendo che le varie parti dell’edificio sono state realizzate in tempi diversi o che fanno capo a proprietari differenti. Tuttavia, i tribunali hanno ripetutamente respinto tali argomentazioni, sottolineando che ciò non modifica la natura unitaria del complesso edilizio.
Il principio dell’unitarietà dell’edificio
La Cassazione ha confermato in diverse occasioni che ogni edificio deve essere trattato come un unico blocco quando si tratta di domande di condono. Anche se l’edificio è suddiviso in più unità, ciascuna appartenente a soggetti diversi, la sanatoria non può essere concessa per singole porzioni. L’intero edificio deve essere valutato come un tutto, evitando così la possibilità di aggirare il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dal Secondo condono. Questo principio è volto a impedire che i proprietari possano eludere la normativa frazionando artificialmente le proprietà e presentando domande multiple per ottenere più concessioni di sanatoria.
Inoltre, la giurisprudenza ribadisce che il concetto di unitarietà non riguarda solo l’edificio in senso fisico, ma anche la legittimazione giuridica del soggetto richiedente. Anche nel caso di proprietà condivisa o frazionata, l’abuso edilizio viene considerato nella sua totalità, e l’obbligo di conformità urbanistica si estende a tutto l’immobile, senza possibilità di scindere le responsabilità legate alle singole unità. Questo approccio garantisce che gli abusi edilizi siano trattati in modo omogeneo, preservando l’integrità del territorio e impedendo che l’intervento legislativo venga strumentalizzato per ottenere vantaggi ingiusti.
Conseguenze del frazionamento artificioso
Il frazionamento artificioso è stato riconosciuto come una pratica illecita per eludere la normativa edilizia. In tali casi, le domande di condono vengono respinte e l’ordine di demolizione viene mantenuto, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia stato diviso tra diversi proprietari. Questa pratica è stata sanzionata duramente, in quanto mira a indebolire l’efficacia delle leggi urbanistiche e a compromettere l’integrità del territorio. Tale condotta non solo viola le disposizioni previste dai condoni edilizi, ma rappresenta un tentativo deliberato di aggirare i limiti volumetrici imposti dalla normativa.
Oltre al mantenimento dell’ordine di demolizione, i responsabili del frazionamento artificioso possono essere soggetti a ulteriori sanzioni amministrative e pecuniarie. La giurisprudenza ha chiarito che il frazionamento non esime dall’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi e di rispettare le regole urbanistiche, e ogni tentativo di parcellizzare la responsabilità tra più proprietari non influisce sulla validità delle misure sanzionatorie. In questo modo, si garantisce che la pratica abusiva non possa generare alcun vantaggio per chi tenta di aggirare la legge, e che l’interesse pubblico alla tutela del territorio prevalga sulle iniziative private di natura speculativa.