Green pass in cantiere, da oggi scatta l’obbligo
Dal 15 Ottobre 2021, il Green pass dovrà essere obbligatoriamente presentato per accedere al luogo di lavoro. Tale norma è valida sia nel settore pubblico sia privato. Tutte le attività sono coinvolte e, naturalmente, anche i cantieri. Tale obbligo è sancito dal DL n.127, del 21 Settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226/2021. Esso è seguito da due DPCM emanati per fornire indicazioni su modalità di verifica e linee guida.
Il Green pass per studi
Le nuove regole, naturalmente, si applicano anche ai cantieri edili e agli studi professionali. In questi casi però, si aggiungono livelli di complessità che non sono trattati nello specifico dal decreto e che probabilmente andranno chiariti ulteriormente. Ad esempio, per quanto riguarda gli studi professionali, è già stata rilevata la criticità dell’accesso libero dei clienti, che non sono tenuti a possedere il Green Pass. Questa è una forte contraddizione, nonchè un punto poco chiaro del decreto.
Un’ulteriore problematica è che in uno studio senza personale dipendente, ma composto ad esempio da più professionisti associati, non è possibile individuare il “datore di lavoro”. Il DL però, fa riferimento specifico proprio a questa figura. L’indicazione, in questo caso, come sottolineato anche dal CNF, è quella di individuare e nominare i soggetti responsabili dell’adempimento degli obblighi introdotti.
Il Green pass per i cantieri
La criticità dei cantieri, che li accompagna da inizio pandemia, è la pluralità di soggetti coinvolti nelle operazioni. Non sempre tali lavoratori sono dipendenti di un’unica impresa. In questo caso, la presenza di diverse imprese e di lavoratori autonomi rende più complessi i controlli. Al contempo inficia la programmazione dei turni di lavoro. Seppur vi siano queste problematiche, è certo che l’accesso al cantiere, a chiunque, è consentito solo previa esibizione di Green pass.
Il Governo ha spiegato che, nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze. Il Governo ha inoltre ribadito che sono soggetti ai controlli non solo i dipendenti, ma tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda.
Come verrà effettuato il controllo del Green pass
Ogni azienda o studio professionale è autonomo nell’organizzare i controlli, rispettando però, le norme sulla privacy e le linee guida del dpcm. Si potrà inoltre definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione. Andranno comunque individuati con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.
Oltre all’app ufficiale VerificaC19, i datori avranno altre modalità di verifica da poter sfruttare. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
La norma è che il Green pass sia verificato al momento dell’accesso al luogo di lavoro, ma sarà possibile richiederlo anche in presenza di ritardi o assembramenti all’ingresso del luogo di lavoro.
Possibile “silenzio-possesso”?
Il lavoratore che comunica di non essere in possesso del green pass viene considerato assente ingiustificato. Il lavoratore potrebbe però non effettuare alcuna comunicazione. Come si agisce in tal caso?
Confindustria si è espressa, dicendo, nelle indicazioni procedurali fornite ai suoi iscritti nei giorni scorsi, che:
il lavoratore che nulla comunichi preventivamente (una volta che l’impresa abbia stabilito con quale anticipo tale comunicazione vada effettuata, a seconda delle esigenze aziendali) si dovrà presumere essere in possesso della certificazione verde, con assunzione della relativa responsabilità, in caso di comportamento non conforme.
Le faq del Governo non trattano esplicitamente l’argomento, ma ribadiscono che le imprese sono tenute ad effettuare controlli generalizzati o a campione.