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Istituita la BDNAE: da retaggio del passato a futura rigenerazione urbana?

Il 13 marzo 2022 è entrato in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile 8 febbraio 2022 “Istituzione della Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio“. Tale provvedimento richiama l’attenzione su un tema di particolare importanza sia a livello sociale che politico, ovvero quello degli abusi edilizi.

Il fenomeno dell’abusivismo edilizio che, in modo molto sintetico, si potrebbe definire come la violazione della normativa edilizia nella costruzione di edifici e manufatti edilizi, affonda le sue radici nei primi decenni del secondo dopoguerra. È in tale contesto che si inserisce la Legge n. 47/85, con la quale il Legislatore compie un passo importante per un riordino strutturale del patrimonio edilizio esistente ma senza risolvere completamente la questione. Ancora oggi il problema dell’abusivismo resta irrisolto e l’illegittimità degli immobili impedisce una corretta pianificazione del territorio.

L’auspicio più grande che si può fare è che quest’azione intrapresa rappresenti l’occasione per dare impulso ad una rigenerazione degli spazi urbani, con importanti miglioramenti della qualità della vita attraverso attenti interventi di recupero di infrastrutture, servizi e zone edificate.

abusivismo edilizio

Istituzione della banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio

Con l’intento di tutelare l’uso corretto e sostenibile del territorio, il MIMS ha istituito un nuovo strumento attraverso il quale saranno censiti i manufatti abusivi presenti a livello nazionale e raccolti i relativi dati.

La Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio, di seguito denominata BDNAE, sarà alimentata dagli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, definiti all’art. 1, comma 27, della legge n. 205 del 2017, i quali condividono e/o trasmettono esclusivamente tramite il sistema informatico di cui al decreto 8 febbraio 2022 le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.

Il contenuto informativo minimo della BDNAE sarà costituito dalle segnalazioni relative agli immobili e alle opere realizzate abusivamente inviate dai comuni per il tramite dell’Ufficio territoriale del Governo ai sensi dell’art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Le finalità della banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio

Secondo quanto riportato all’art. 2 del decreto dell’8 febbraio 2022, la BDNAE si pone i seguenti obiettivi:

  1. censire i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale per tutelare la corretta gestione, la sicurezza e la riqualificazione del territorio;
  2. rendere disponibili i dati per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio;
  3. integrare ed omogeneizzare le informazioni e i dati anche territoriali disponibili presso le amministrazioni competenti;
  4. agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei comuni e la gestione del fondo di cui all’art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Come funzionerà la BDNAE

Il funzionamento della BDNAE si articolerà in diversi step. In una prima fase la BDNAE sarà alimentata con i dati relativi agli immobili e alle opere realizzate abusivamente oggetto delle segnalazioni di cui all’art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

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Successivamente, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto dell’8 febbraio 2022, la Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, con la collaborazione della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, avvierà la ricognizione delle informazioni per la strutturazione della BDNAE con i vari organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio e, in particolare, con tutti i Ministeri interessati, l’Agenzia delle entrate, nonché con le regioni e i comuni, rispettivamente attraverso il coordinamento delle regioni in Conferenza unificata e l’ANCI.

Tale ricognizione e la definizione delle procedure organizzative ed operative finalizzate alla condivisione e alla trasmissione alla BDNAE dei dati e delle informazioni relativi agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi avverrà mediante tavoli congiunti ed apposite convenzioni.

Il direttore generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, congiuntamente al direttore generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, riferirà annualmente al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sullo stato di attuazione e sull’aggiornamento della banca dati.

Disponibilità dei dati e accesso alla Banca Dati

Le informazioni confluite nella BDNAE saranno rese disponibili alle amministrazioni statali, regionali e comunali, agli uffici giudiziari, agli enti e agli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio che concorrono all’alimentazione della medesima banca dati, nonché all’ANCI.

L’accesso alla BDNAE avverrà tramite Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID), per tutti i soggetti che debbano accedere ai servizi fruibili tramite l’interfaccia utente messa a disposizione dalla BDNAE.

A cura di Davide Leone.