Quali interventi si possono realizzare con il bonus del 110 %
Il 19 Maggio 2020 è stato approvato il Decreto-Legge n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Esso presenta delle grosse agevolazioni, fra cui il bonus del 110 % per chi realizzasse interventi sia di efficienza energetica che di adeguamento sismico. Questo bonus del 110% per determinati interventi consiste nella possibilità di detrarre dall’Irperf dovuta in cinque anni, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Rispetto alle previsioni iniziali, sono stati definiti nello specifico, gli interventi soggetti a tale detrazione. Si tratta della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e dell’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi.
Gli interventi suscettibili di bonus del 110%
Il bonus (dall’Irpef o dall’Ires) del 110 % vale, innanzitutto, per tali interventi:
- CAPPOTTO TERMICO: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a 60mila euro. Questa cifra va, inoltre, moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri ambientali minimi (Cam). Essi sono i requisiti ambientali definiti per l’edilizia dal Dm Ambiente dell’11 ottobre 2017.
- SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE NEI CONDOMINI: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Gli impianti possono essere a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. È ammesso l’abbinamento anche con sistemi di microcogenerazione. Questa tipologia di detrazione è calcolata in base 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Essa è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
- SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE IN EDIFICI UNIFAMILIARI: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. Sono inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. Possono anche considerarsi impianti, abbinati con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata in base a interventi minori 30mila euro e include, anche in questo caso, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Altri interventi
Rientrano negli interventi suscettibili di bonus del 110% anche gli interventi di efficientamento energetico attualmente agevolabili. Essi si basano sull’articolo 14 del Dl 63 del 2013. Tali interventi possono beneficiare del bonus del 110 % se effettuati congiuntamente ad almeno una delle tre tipologie di intervento citate. Questi interventi sono soggetti ai tetti di spesa stabili dal Dl 63 del 2013.
Il “salto” di due classi energetiche
Sia i primi tre interventi citati che quelli effettuati congiuntamente ad essi accedono al bonus del 110% se consentono un passaggio di classe energetica. Nello specifico si tratta di un “salto” di due classi energetiche o del raggiungimento della classe più alta. Il miglioramento deve essere dimostrato da un Attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato nella forma della dichiarazione asseverata. Al “salto” di classe può contribuire anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo.
Interventi soggetti a Sisma-bonus al 110 %
Viene introdotta anche una detrazione pari al 110 % delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi che attualmente godono della detrazione per interventi di miglioramento sismico con aliquote del 50, 70, 80 % e aliquote maggiorate del 75 e 85 % riservate ai condomìni.
Detrazione del 110 % anche per impianti fotovoltaici e per infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Il bonus del 110 % può esser concesso anche per interventi di installazione, sugli edifici, di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare non superiore a 48 mila euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione di sistemi di accumulo. Essi devono esser integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Le condizioni agevolanti sono le stesse stabilite per il fotovoltaico. Il bonus del 110 % spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.