Il 19 Maggio 2020 è stato approvato il Decreto-Legge n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Esso presenta delle grosse agevolazioni, fra cui il bonus del 110 % per chi realizzasse interventi sia di efficienza energetica che di adeguamento sismico. Questo bonus del 110% per determinati interventi consiste nella possibilità di detrarre dall’Irperf dovuta in cinque anni, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Rispetto alle previsioni iniziali, sono stati definiti nello specifico, gli interventi soggetti a tale detrazione. Si tratta della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e dell’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi.
Il bonus (dall’Irpef o dall’Ires) del 110 % vale, innanzitutto, per tali interventi:
Rientrano negli interventi suscettibili di bonus del 110% anche gli interventi di efficientamento energetico attualmente agevolabili. Essi si basano sull’articolo 14 del Dl 63 del 2013. Tali interventi possono beneficiare del bonus del 110 % se effettuati congiuntamente ad almeno una delle tre tipologie di intervento citate. Questi interventi sono soggetti ai tetti di spesa stabili dal Dl 63 del 2013.
Sia i primi tre interventi citati che quelli effettuati congiuntamente ad essi accedono al bonus del 110% se consentono un passaggio di classe energetica. Nello specifico si tratta di un “salto” di due classi energetiche o del raggiungimento della classe più alta. Il miglioramento deve essere dimostrato da un Attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato nella forma della dichiarazione asseverata. Al “salto” di classe può contribuire anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo.
Viene introdotta anche una detrazione pari al 110 % delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi che attualmente godono della detrazione per interventi di miglioramento sismico con aliquote del 50, 70, 80 % e aliquote maggiorate del 75 e 85 % riservate ai condomìni.
Il bonus del 110 % può esser concesso anche per interventi di installazione, sugli edifici, di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare non superiore a 48 mila euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione di sistemi di accumulo. Essi devono esser integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Le condizioni agevolanti sono le stesse stabilite per il fotovoltaico. Il bonus del 110 % spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.