Covid-19

Superbonus 110%: dal 15 Ottobre si potrà inoltrare il modulo per lo sconto in fattura o cessione

Con la pubblicazione del provvedimento 283847/2020 dell’amministrazione finanziaria, in concomitanza con la circolare 24/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al Superbonus, ma soprattutto ne ha diffuso il modulo di richesta. Tale modulo per il Superbonus del 110% rende operativa, dal prossimo 15 ottobre la possibilità di richiederlo. Il modulo per il Superbonus del 110% serve per chi, al posto della fruizione diretta della detrazione, opti per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Superbonus del 110%, da laRepubblica.it

Cos’è il Superbonus?

Il Superbonus del 110% rientra nel più ampio Decreto-Legge Rilancio, approvato il 19 Maggio 2020. Esso è indirizzato a fronteggiare l’emergenza economica dovuta al Coronavirus. Fornisce inoltre un incentivo a migliorare sismicamente l’abitazione, nonché all’efficientamento energetico di quest’ultima. Questo bonus del 110% per determinati interventi consiste nella possibilità di detrarre dall’Irperf dovuta in cinque anni, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. I lavori suscettibili di richiesta sono:

  • cappotto termico;
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale nei condomini;
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale in edifici unifamiliari;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • colonnine di ricarica.

Inoltre, il credito del Superbonus, sarà cedibile a terzi di ogni tipo senza limiti. Il committente può liberamente trasmetterlo all’impresa, senza dover versare alcun indennizzo. Lo sconto applicato sarà identico alla fattura (100%), poi l’impresa recupererà il credito d’imposta in cinque anni dalle sue tasse. Se, chi effettua i lavori, cede il credito fiscale ad una compagnia assicurativa potrà beneficiare del 90% della somma.

Rappresentazione del “salto di classe energetica”, da ingenio.it

Il modulo per il Superbonus del 110%

Il modulo per la richiesta di fruizione del Superbonus del 110% potrà essere inoltrata dal 15 Ottobre 2020 al 16 Marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa. Esso va inoltrato all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione di fruizione dello sconto o della sua cessione va fatta, in generale, in via telematica. Il modulo per il Superbonus del 100% può esser inviato anche da intermediari. Dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere invece inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Esso attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché i Caf, rilasciano il visto. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

La necessità di asseverazione

In caso di fruizione diretta o per lo sconto in fattura o cessione, serve l’asseverazione firmata da un tecnico abilitato. Essa serve a dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che le spese sostenute per realizzare l’intervento agevolato risultano congrue. Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico, ci si riferisce ai prezzari individuati dal decreto interministeriale 6 agosto 2020. I soggetti interessati, effettuata l’asseverazione, la trasmettono, in via esclusivamente telematica, all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Per quanto concerne, invece, i lavori antisismici, l’asseverazione va rilasciata da tecnici professionisti, incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute. L’asseverazione sarà poi rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Asseverazione tecnica, da edilportale.com

Cosa fare in caso di cessione del Supebonus del 110%?

I cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Sarà possibile fruire del credito d’imposta a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Quest’operazione sarà consentita, comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. Cessionari e fornitori, possono, inoltre cedere, a loro volta, i crediti di imposta a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Il credito, in ogni caso, potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.

Viene, di seguito, lasciato il link che rimanda al modulo di richiesta:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Opzione_mod.pdf/2c3e8556-e0af-113b-5b6c-58b3e67d5468

Published by
Mariano Iengo