Negli ultimi giorni del 2020 si è concluso l’esame in commissione della Legge di Bilancio. La discussione si è protratta a lungo, non senza interruzioni e problematiche. Molti sono gli argomenti toccati. Oltre all’emendamento Costa, il taglio all’IVA su tamponi e test anti-Covid19, rientra anche la proroga del Superbonus 110 % fino al 2022.
Il Superbonus ha dato linfa vitale al settore ediilizio e questa proroga ne è conferma. La proroga viene ufficializzata dall’emendamento che certifica la possibilità di usufruire della maxi detrazione fino al 2022, nel caso in cui entro giugno si siano già completato il 60% dei lavori.
Il Superbonus è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate anziché in 5. Sono prorogate a tutto il 2022 le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. La proroga è finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attuativo del Next Generation EU.
Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (ex-IACP) per i quali al 31 dicembre 2022 si raggiunga la percentuale del 60%, il Superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.
Oltre alla mera formalità della proroga del Superbonus, si chiariscono alcuni passaggi relativi al Decreto Rilancio. Infatti molti dubbi interpretativi si sono riscontrati in alcuni punti. In primis nell’art. 119, il passaggio relativo agli edifici plurifamiliari con unico proprietario. Saranno ammessi al Superbonus 110% gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Un’altra criticità era inerente la dicitura “funzionalmente indipendente”. La Legge di Bilancio spiega che una unità immobiliare potrà ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
Revisionati poi altri punti del Decreto, per chiarificare al meglio i punti oscuri o di difficile interpretazione. Gli interventi effettuati sui solai di copertura sono trainanti, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Rientrano tra i beneficiari del Superbonus 110% gli edifici privi di APE perché sprovvisti parti dell’edificio. Ad esempio di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purchè al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.
Possono fruire di Superbonus anche soggetti che eseguano lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia dai portatori di handicap che dagli over 65 (anche se non portatori di handicap).
La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici include anche gli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici. In ultima battuta la detrazione da Superbonus 110% varrà anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi. L’unico vincolo è temporale, in quanto tali sismi devono risalire a dopo il 2008, con dichiarazione dello stato di emergenza.
Un discorso a parte meritano le colonnine per la ricarica di auto elettriche. Tali interventi sono ammessi al Superbonus 110% se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti. Per tali interventi si stabiliscono tre differenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
La detrazione si riferisce ad una sola colonnina per unità immobiliare. Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.
In merito all’obbligo di assicurazione per i professionisti vengono forniti chiarimenti: non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare quella già esistente. Il vincolo consiste nel fatto che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio.
Un’altra novità riguarda il lavoro presso i Comuni. Per l’anno 2021, i Comuni potranno assumere a tempo determinato e parziale per massimo un anno, personale da dedicare al potenziamento degli uffici preposti alle pratiche amministrative relative al superbonus 110%, al fine di svolgere tempestivamente le attività. Anche gli ex-IACP riceveranno 1 milione di euro per l’anno 2021 per far fronte ai costi per le esternalizzazioni delle attività tecniche e professionali.
L’ultimo punto interessante è quello riguardante l’equo compenso. Esso infatti interessa i professionisti che lavorano con il Superbonus 110%. Viene introdotto l’obbligo per istituti di credito e altri intermediari finanziari che acquisiscono il credito, di quantificare le parcelle professionali rispettando il principio dell’equo compenso.