La Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto MIT (n. 58 del 2017) e le linee guida per la classificazione del rischio sismico nelle costruzioni hanno introdotto una novità per il Superbonus. Sarà possibile aver accesso al Superbonus 110 % anche per interventi di «riparazione o locali» (da NTC), praticati su singoli elementi strutturali per risolvere puntuali criticità. Gli interventi, però, dovranno esser finalizzati alla riduzione delle condizioni di rischio e non devono peggiorare le condizioni di sicurezza preesistenti. La commissione è presieduta da Massimo Sessa, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
La volontà di queste modifiche sta nel agevolare questi interventi cosiddetti di «riparazione o locali» definiti dalle NTC (D.M. 17 Gennaio 2018) come “interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti”.
Il Superbonus 110 % è un argomento molto in voga negli ultimi tempi. Ma cos’è effettivamente?
Esso prevede l’incentivo alla riconversione energetica e lo sviluppo del patrimonio immobiliare, con forti detrazioni fiscali dilazionate su 10-5 anni. Il fattore che più sorprende di questo Superbonus edilizio per far fronte all’emergenza Coronavirus è l’aumento dell’aliquota di detrazione. Dopo le facilitazioni introdotte nel 2013, si è giunti al 110% di sconto fiscale. La detrazione al 110% vale anche per altri lavori di riqualificazione energetica, restauro facciate o installazione di impianti fotovoltaici per produrre elettricità.
Gli interventi cosidetti di riparazione o locali sono interventi che non modificano in modo significativo il comportamento globale della costruzione. Sulla scorta delle NTC18, tali interventi possono avere quattro specifiche finalità:
L’ultimo punto dell’elenco è l’unico a non contemplare la riduzione delle condizioni di rischio.
Secondo la Commissione Consultiva, solo gli interventi locali messi in atto per modificare un elemento o una porzione limitata non accedono agli incentivi fiscali del Sismabonus e di conseguenza del Superbonus. Questo se non hanno come obiettivo la riduzione delle condizioni di rischio. Se ci si rifà alle altre tre finalità, l’intervento rientra a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’articolo 16-bis del DPR 917 del 1986. In virtù di questo, la tipologia di interventi citata beneficia dunque del Sismabonus e del Superbonus.
La Commissione consultiva mette a disposizione un elenco di interventi che rientrano tra quelli di «riparazione o locali» ammessi al Super-Sismabonus al 110 %. Tra questi rientrano gli interventi sulle coperture o sui solai (o loro porzioni) volti ad aumentarne la capacità portante o ad eliminare la spinta sulle strutture verticali. Il ripristino o la riparazione di elementi strutturali (di calcestruzzo armato, muratura o acciaio) ammalorati, il rafforzamento dei nodi travi-colonna, l’inserimento di catene e tiranti per scongiurare il ribaltamento di pareti degli edifici in muratura, le cerchiature di travi o colonne.