Titoli abilitativi: cosa sono e quali le differenze
Se l’edilizia risulta essere difficile da seguire da un punto di vista tecnico, sappiate che dal punto di vista burocratico lo è maggiormente. Infatti, bisogna fare molta attenzione sulle procedure da effettuare in base alle azioni da svolgere. In molti casi, gli acronimi aiutano solo a confondere. È il caso dei titoli abilitativi, che sono molteplici e non per tutti i tipi di interventi. Vediamo cosa sono e quali sono le differenze.
Cosa sono i titoli abilitativi
I titoli abilitativi dell’attività edilizia sono pratiche amministrative preliminari all’esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione o semplice manutenzione. Ufficialmente rimasti in vigore con l’applicazione del Decreto Legislativo 222 del 2016, sostituiscono quelli che erano la Denuncia Inizio Attività (DIA), la super DIA e la Comunicazione Inizio Lavori (CIL). Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 31 del 2017, sono rimasti attivi solo 5 titoli abilitativi.
In ordine di importanza sono: edilizia libera, quindi senza alcun titolo abilitativo, la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) per la quale è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la super SCIA alternativa al permesso di costruire e infine il PdC, ovvero il permesso di costruire. Ognuno di questi titoli abilitativi può essere usato per un intervento specifico. Tuttavia, esistono delle particolarità e, molte volte, bisogna stare attenti alle variabili.
I casi in cui si utilizzano
Devo effettuare un intervento di ristrutturazione. Quale titolo abilitativo devo presentare? E se interessa parti strutturali? Non sempre è facile dare una risposta precisa a queste domande. Ma, con il Decreto-legge 222 del 2016, denominato Decreto SCIA 2, è stato definito il regime amministrativo e i riferimenti normativi in funzione di ciascuna attività edilizia. Inoltre, vista la facile confusione, sono stati definiti anche i documenti di integrazione in caso di attività non poco chiare. Vediamo, titolo per titolo quali sono i casi in cui si utilizzano.
Si definisce edilizia libera tutta quella categoria di attività per la quale non sono necessari titoli abilitativi. Per cui sono interventi di manutenzione ordinaria, di installazione di pompe di calore, interventi di eliminazione di barriere architettoniche, purché non siano previsti installazioni di vani ascensori. In tale categoria sono previste anche attività leggere legate all’agricoltura, tipo movimenti di serra, installazioni di serre mobili stagionali e tutto ciò che riguarda installazioni di pannelli solari. Tuttavia, bisogna sempre rispettare le norme antisismiche, sicurezza, antincendio e igienico – sanitarie.
La CILA è un titolo abilitativo per gli interventi che non sono assimilabili alla categoria dell’edilizia libera, ma nemmeno per interventi che toccano parti strutturali di un edificio. Innanzitutto, è da precisare che tale titolo deve essere asseverato da un tecnico abilitato, il quale attesta che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti. Anche in questo caso si devono rispettare, oltre agli strumenti e regolamenti edilizi, anche le norme antisismiche, antincendio, igienico – sanitarie. Inoltre, deve essere identificata l’impresa esecutrice dei lavori.
La SCIA è sicuramente uno dei titoli abilitativi più utilizzati, in quanto è quello che permette di avere più elasticità. Non sostituisce, in alcun modo, il permesso di costruire ma è comunque una valida alternativa per tutti quegli interventi che riguardano le parti strutturali dell’edificio. Infatti, a differenza del permesso di costruire, gli interventi previsti da SCIA non devono comportare variazioni volumetriche e l’originaria destinazione d’uso. Tuttavia, viene utilizzata molto spesso come variante al permesso di costruire per particolari interventi. In quest’ultimo caso si parla di Super SCIA che ha sostituito le vecchie DIA e Super DIA (Denuncia Inizio Attività).
Infine, il titolo abilitativo che permette interventi più consistenti: il Permesso di Costruire. Questo titolo sostituisce quella che, tempo fa, era chiamata Concessione Edilizia. Il Permesso di Costruire viene utilizzato, in realtà, per pochi casi: interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia che va a modificarne la volumetria dell’edificio e/o la destinazione d’uso. Gli allegati al Permesso di Costruire devono essere assolutamente esaustivi, nonché elaborati e certificati da un tecnico abilitato. In questo, come in tutti gli altri casi, devono essere rispettate tutte le normative e i regolamenti urbanistici del territorio.
Non tutto così difficile
Sebbene sia facile fare confusione su quali titoli abilitativi si devono utilizzare, non tutta la procedura di rilascio è così difficile. Infatti, la parte compilativa è alquanto resa semplice dai modelli già preimpostati. Facilmente reperibili sul web oppure esistono software che mettono a disposizione modelli facili da compilare. Effettuata la compilazione e l’asseverazione è necessario recarsi allo Sportello per l’Edilizia del proprio Comune e, tempi burocratici permettendo, il problema è risolto. Dunque, è molto facile incappare in errore, ma se ci si affida ad un tecnico esperto e competente, non rimane che starsene con le mani in mano.