La Conferenza Unificata ha dato il via libera, in data 4 agosto, all’accordo per l’adozione del modulo per la CILAS, la Comunicazione Asseverata di Inizio Attività, specifica per il Superbonus, con il quale si riducono i tempi e la modulistica necessaria per accedere al Superbonus 110%. Il modulo contiene solo le informazioni essenziali, nel quale devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire (o dello specifico titolo abilitante). Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, è sufficiente solo la dichiarazione del progettista che attesta la conformità dell’intervento da realizzare.
I vantaggi di un modello unico CILAS Superbonus consistono nell’eliminazione delle lunghe attese per accedere alla stessa documentazione dei dati edilizi nei Comuni. Soltanto l’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo comporta un risparmio di spesa di almeno 110 milioni di euro. Questi possono essere reinvestiti in progettazione e realizzazione degli interventi. Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, ha commentato “una rivoluzione straordinaria che porta immediatamente la semplificazione a casa dei cittadini, delle imprese e di tutti i professionisti coinvolti, dagli ingegneri ai geometri”.
Il mega incentivo che fa gola a molti privati rientra nel Decreto – Legge Rilancio approvato il 19 maggio 2020. Il Superbonus 100% (qui 5 appunti per presentare domanda), nato principalmente per fronteggiare l’emergenza economica, fornisce un incentivo per migliorare l’abitazione sia sismicamente che energeticamente. In pratica, il bonus consiste nello sgravo fiscale dell’Irpef dovuta in cinque anni sulle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. I lavori ammessi sono: realizzazione del cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica.
Accedere al Superbonus è estremamente semplice, soprattutto se ci si affida a professionisti. Il parere di un tecnico è, infatti, fondamentale in quanto è necessario l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante – operam e post – operam che deve essere redatta solo completati i lavori. Per quanto riguarda i lavori, sono ammessi solo quelli descritti in precedenza e anche i materiali devono essere quelli previsti dalle normative. Possono accedere al Superbonus solo gli edifici ad uso abitativo e le abitazioni prive di impianto di riscaldamento sono escluse.
Con la conversione in legge del Decreto Legge n. 77/2021 sono arrivate le modifiche e correzioni riguardo al regime edile e fiscale per gli interventi di Superbonus 110% che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell’intero edificio. A questi interventi viene riconosciuta la definizione di “manutenzione straordinaria”. Con il Decreto Rilancio si è prevista il nuovo titolo abilitativo CILAS, ovvero CILA – Superbonus 110%. Come già accennato, non sarà più necessario dichiarare lo stato legittimo dell’immobile, ma semplicemente indicare gli estremi del titolo abilitativo in corso (permesso di costruire ecc.).
Il nuovo modello CILAS per accedere al Superbonus 110% si compone nelle sezioni, simili ad una semplice CILA, così suddivise:
Anche in questo caso, l’asseverazione del progettista è di fondamentale importanza. Il tecnico è, come specificato sul modello stesso, la persona esercente un servizio di pubblica necessità che accerta le conformità di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e ne assevera la conformità degli stessi interventi.