Quando si pensa alla realizzazione di una casa o un palazzo, si pensa solo all’opera realizzata. Chi è del settore può pensare al progetto o all’idea che l’ha ispirato. In pochi però pensano a ciò che resta in cantiere e che non viene utilizzato o scartato. Questi sono i rifiuti edilizi, questione poco trattata, ma di vitale importanza. In campo edile la materia è regolata da apposite normative e, a seconda della tipologia di rifiuto, si dovrebbe percorrere la strada più virtuosa per il suo smaltimento o per la sua gestione al fine di garantirne il riciclo/riutilizzo.
La normativa nazionale è rappresentata dal D. Lgs. 152/2006, che alla parte IV titolo I disciplina i rifiuti. Il rifiuto è:
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi (Art. 183)
Sono dunque i prodotti di scarto generati durante i vari processi edili che interessano un edificio nelle sue diverse fasi di vita, ovvero costruzione, ristrutturazione e demolizione. In generale rifiuti edili rientrano in una categoria particolare. Esistono infatti i rifiuti urbani e quelli speciali. Quelli urbani provengono dalle attività domestiche o rifiuti che, per caratteristiche e qualità, sono assimilabili ai rifiuti domestici. I rifiuti edili rientrano nelle categorie di rifiuti speciali, ovvero quelli che provengono dalle attività produttive.
Vi è una successiva divisione da fare, in base alla pericolosità del rifiuto, in base all’Elenco Europeo dei Rifiuti CER. Ogni rifiuto è definito mediante un codice a 6 cifre, costituito da 3 coppie di numeri: la prima identifica la categoria o attività che genera i rifiuti, la seconda il processo produttivo e la terza il singolo rifiuto.
Di norma, la responsabilità è del committente. Ciò non toglie che diverse disposizioni contrattuali possano spostare le responsabilità. In particolare le obbligazioni previste dalle normative passano dal committente all’appaltatore. Il produttore del rifiuto è sicuramente il committente, ma nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano la piena autonomia dell’appaltatore e la proprietà dei materiali derivanti dalle demolizioni, il produttore dei rifiuti diviene l’appaltatore stesso che dovrà adempiere ai dettati legislativi.
Proprio per questa ragione, è fondamentale che contratto ed elaborati progettuali siano chiari. Deve esser indicato l’oggetto della prestazione richiesta all’impresa anche in relazione alla produzione dei rifiuti distinguendo i rifiuti da demolizione e ricostruzione, che a loro volta possono essere suddivisi in sottocategorie e le terre e rocce da scavi. Tale classificazione va eseguita da un tecnico, che effettua dei prelievi di campioni e successive analisi di laboratorio, in collaborazione con il Coordinatore alla Progettazione della Sicurezza (CSP).
I rifiuti vengono prodotti nelle attività di cantiere, affidati a un soggetto che si occupa del trasporto e inviati a riutilizzo, recupero o smaltimento, in base alla loro classificazione.
Dato l’ingente prelievo di risorse naturali che caratterizza il settore delle costruzioni, per ridurre l’impatto ambientale è importante valutare una strada alternativa al semplice smaltimento dei rifiuti in centri autorizzati. La ricerca e la sperimentazione hanno regalato risultati interessanti nel campo del riciclo dei materiali edili, ma l’Italia è uno dei Paesi col più basso tasso di riciclo di rifiuti edili (circa il 10%). La norma che regola tali operazioni è il DM 186/2006 che definisce la procedura da rispettare per trasformare gli scarti in risorse. In quest’ottica la demolizione selettiva è l’approccio migliore e più efficiente e per quanto possa inizialmente presentare costi maggiori, offre poi un notevole risparmio in fase di smaltimento dei rifiuti edili.
La separazione dei rifiuti di cantiere sta prendendo sempre più piede e la demolizione selettiva è il primo passo verso l’economia circolare nelle costruzioni. In Italia si stima che i rifiuti da C&D provengano, per il 53%, da micro demolizioni residenziali , il 39% da quelle non residenziali e l’8% dalla demolizione di interi edifici.
Tale attività consiste nel separare gli elementi riusabili da quelli non riusabili e di allontanare dai rifiuti da demolizione le eventuali sostanze inquinanti. La demolizione selettiva ha lo scopo di ottenere frazioni di mono materiali omogenei e adatti al trattamento per valorizzare gli scarti ottenuti, aumentare la riciclabilità degli scarti generati sul cantiere di demolizione e migliorare la qualità del materiale ottenibile dal riciclaggio.
Naturalmente il processo di demolizione selettiva è composto di varie fasi. La prima consiste nel compiere la valutazione preliminare, la seconda nella rimozione e nel trattamento dei rifiuti pericolosi (bonifica), poi nello smontaggio dei componenti riutilizzabili, infine, nella demolizione selettiva dei materiali riciclabili (strip-out, che è una fase ad alta competenza tecnica). Tutte queste fasi si compongono a loro volta di numerose sotto fasi.